venerdì 4 gennaio 2013

Santo, è del Vaticano ma vale la legge italiana

Santo, è del Vaticano ma vale la legge italiana
Cristina Genesin
IL MATTINO,  Padova, 2/11/2012
II carteggio fra ministero dei Beni culturali e Soprintendenza chiarisce il regime giuridico del complesso basilicale. E confermerebbe l'abuso edilizio
Un abuso edilizio in un'ala dello storico complesso del Santo che reclama di essere subito sanato? Oppure è un intervento del tutto legittimo in un edificio che, appartenendo alla Santa Sede, gode di extraterritorialità, il che significa che la proprietà (il Vaticano) può farci ciò che vuole, oggi sei mini appartamenti, domani un albergo ristorante e, perché no, magari un bocciodromo per gli anziani fedeli che intendono giocare all'ombra del Santo? La soluzione al quesito (il complesso della Basilica del Santo gode di extraterritorialità o no?) darà la direzione all'inchiesta della procura di Padova innescata dall'esposto degli Uffici tecnici comunali quando, sul tavolo dei responsabili, è arrivata una richiesta di sanatoria per cinque mini-appartamenti ricavati nell'ex casa del custode al civico 1 di via Orto Botanico, con (allegato) un progetto già bell'e pronto per trasformare il resto dell'area - un tempo occupata dal museo e dalla biblioteca cittadini - in un centro di accoglienza e di ristoro. Risposta fondamentale perché ammettere l'extraterritorialità significa consegnare una carta in bianco al proprietario che, su quel bene, potrà far ciò che vuole senza seguire alcuna procedura amministrativa - che impone pareri, approvazioni, obblighi da rispettare - irrinunciabile per qualsiasi altro cittadino italiano proprietario di un edificio di pregio. Ma le carte che si possono raccogliere - tra Ministero dei beni culturali e Soprintendenza - raccontano in modo chiaro ed esplicito che il complesso basilicale nelle sue varie articolazioni (il convento e i chiostri, la biblioteca Antoniana, il museo, l'oratorio di San Giorgio e la Scuola del Santo), pur appartenente a uno stato straniero, è soggetto alle norme dell'ordinamento italiano, dalle leggi (come il Codice dei beni culturali e del paesaggio racchiuso nel decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004) ai regolamenti edilizi comunali. Di fronte a un quesito sollevato il 25 ottobre 2007 dalla Soprintendenza sull'applicabilità del Codice dei beni culturali al complesso basilicale, il Ministero per i beni culturali (Direzione regionale del Veneto) risponde a stretto giro di posta con il protocollo n.8277 del 7 novembre, a firma del dirigente Ugo Soragni: «... Appare opportuno richiamare il parere reso dall'Ufficio legislativo del Ministero con nota prot.21933 del 6 novembre 2006 il quale... ha ribadito che la conferma della personalità giuridica della Santa Sede... non può valere come riconoscimento ope legis di tale soggettività ai fini dell'ordinamento interno... Cosicché ai beni della Santa Sede, come a quelli di ogni altro stato estero, è applicabile il regime di tutela previsto per i beni di proprietà privata presenti sul territorio nazionale». Del resto con nota del 20 novembre 2006 (protocollo 21933) l'Ufficio legislativo del Ministero aveva espresso proprio quel concetto, specificando che «la conferma della personalità giuridica della Santa Sede (stato straniero proprietario del Santo)... deve intendersi come riconoscimento della sua dimensione internazionale...». Però «... ai beni della Santa Sede... è applicabile il regime di tutela previsto per i beni di proprietà privata sul territorio nazionale». E per quanto concerne l'extraterritorialità, scrive il Ministero dell'Interno (Direzione generale Affari dei culti) nel protocollo 51/3/2/433 del 19 dicembre 1995: «... il termine extraterritoriale ricorre nell'allegato II del Trattato del Laterano tra la Santa Sede e l'Italia, con riferimento ad alcuni immobili tassativamente elencati nell'articolo 15... tra cui non è citata la Basilica (del Santo)».