Santo, è del Vaticano ma vale la legge italiana
Cristina Genesin
IL MATTINO, Padova, 2/11/2012
II
carteggio fra ministero dei Beni culturali e Soprintendenza chiarisce
il regime giuridico del complesso basilicale. E confermerebbe l'abuso
edilizio
Un abuso edilizio in un'ala dello storico complesso del
Santo che reclama di essere subito sanato? Oppure è un intervento del
tutto legittimo in un edificio che, appartenendo alla Santa Sede, gode
di extraterritorialità, il che significa che la proprietà (il Vaticano)
può farci ciò che vuole, oggi sei mini appartamenti, domani un albergo
ristorante e, perché no, magari un bocciodromo per gli anziani fedeli
che intendono giocare all'ombra del Santo? La soluzione al quesito (il
complesso della Basilica del Santo gode di extraterritorialità o no?)
darà la direzione all'inchiesta della procura di Padova innescata
dall'esposto degli Uffici tecnici comunali quando, sul tavolo dei
responsabili, è arrivata una richiesta di sanatoria per cinque
mini-appartamenti ricavati nell'ex casa del custode al civico 1 di via
Orto Botanico, con (allegato) un progetto già bell'e pronto per
trasformare il resto dell'area - un tempo occupata dal museo e dalla
biblioteca cittadini - in un centro di accoglienza e di ristoro.
Risposta fondamentale perché ammettere l'extraterritorialità significa
consegnare una carta in bianco al proprietario che, su quel bene, potrà
far ciò che vuole senza seguire alcuna procedura amministrativa - che
impone pareri, approvazioni, obblighi da rispettare - irrinunciabile per
qualsiasi altro cittadino italiano proprietario di un edificio di
pregio. Ma le carte che si possono raccogliere - tra Ministero dei beni
culturali e Soprintendenza - raccontano in modo chiaro ed esplicito che
il complesso basilicale nelle sue varie articolazioni (il convento e i
chiostri, la biblioteca Antoniana, il museo, l'oratorio di San Giorgio e
la Scuola del Santo), pur appartenente a uno stato straniero, è
soggetto alle norme dell'ordinamento italiano, dalle leggi (come il
Codice dei beni culturali e del paesaggio racchiuso nel decreto
legislativo n.42 del 22 gennaio 2004) ai regolamenti edilizi comunali.
Di fronte a un quesito sollevato il 25 ottobre 2007 dalla Soprintendenza
sull'applicabilità del Codice dei beni culturali al complesso
basilicale, il Ministero per i beni culturali (Direzione regionale del
Veneto) risponde a stretto giro di posta con il protocollo n.8277 del 7
novembre, a firma del dirigente Ugo Soragni: «... Appare opportuno
richiamare il parere reso dall'Ufficio legislativo del Ministero con
nota prot.21933 del 6 novembre 2006 il quale... ha ribadito che la
conferma della personalità giuridica della Santa Sede... non può valere
come riconoscimento ope legis di tale soggettività ai fini
dell'ordinamento interno... Cosicché ai beni della Santa Sede, come a
quelli di ogni altro stato estero, è applicabile il regime di tutela
previsto per i beni di proprietà privata presenti sul territorio
nazionale». Del resto con nota del 20 novembre 2006 (protocollo 21933)
l'Ufficio legislativo del Ministero aveva espresso proprio quel
concetto, specificando che «la conferma della personalità giuridica
della Santa Sede (stato straniero proprietario del Santo)... deve
intendersi come riconoscimento della sua dimensione internazionale...».
Però «... ai beni della Santa Sede... è applicabile il regime di tutela
previsto per i beni di proprietà privata sul territorio nazionale». E
per quanto concerne l'extraterritorialità, scrive il Ministero
dell'Interno (Direzione generale Affari dei culti) nel protocollo
51/3/2/433 del 19 dicembre 1995: «... il termine extraterritoriale
ricorre nell'allegato II del Trattato del Laterano tra la Santa Sede e
l'Italia, con riferimento ad alcuni immobili tassativamente elencati
nell'articolo 15... tra cui non è citata la Basilica (del Santo)».