sabato 15 gennaio 2011

Il Sanguinazzi di Feltre: un lager in cui si praticava maltrattamenti nei confronti dei bambini con la simpatia dei giornalisti de Il Gazzettino!

recensione/segnalazione:

Il Sanguinazzi di Feltre: un lager in cui si praticava maltrattamenti nei confronti dei bambini con la simpatia dei giornalisti de Il Gazzettino!


Oggi un altro capitolo della tristissima vicenda del Sanguinazzi di Feltre che suore aguzzine avevano trasformato in un vero e proprio campo di detenzione e terrore per i bambini.

Un campo di detenzione e di terrore al punto tale da farmi infuriare per la complicità con le aguzzine dimostrata dal giornale Il Gazzettino che per minimizzare la feroce attività delle suore usava, con una leggerezza sconcertante il terrore che la società subì per centinaia di anni e che aveva le sue ultime feroci manifestazioni nella legge dello Jus Corrigendi.

l'articolo completo al seguente link:

venerdì 14 gennaio 2011

Feltre: violenze fisiche "sistematiche" sui bambini all'asilo gestito dalle suore

Feltre: violenze fisiche "sistematiche" sui bambini all'asilo gestito dalle suore

La Cassazione: "Ricorso alla violenza sistematico, tanto da imporre ai bambini un regime di vita pesante, doloroso e insopportabile". Secondo i giudici non ci fu abuso di mezzi di correzione _ contro il quale due religiose avevano presentato ricorso dopo la condanna _ ma veri e propri maltrattamenti

l'articolo completo:
http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2011/01/14/news/feltre-violenze-fisiche-sistematiche-sui-bambini-all-asilo-gestito-dalle-suore-3173967

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commento: e pensare che un amico è stato denunciato per aver commentato un articolo di giornale favorevole alle suore. Il suo processo si terrà il 14 febbraio 2011 a Belluno.

lunedì 10 gennaio 2011

194, quando si dice NO è NO

194, quando si dice NO è NO

Monica Lanfranco

Liberazione del 04/01/2011

Una buona notizia per iniziare un anno nuovo, faticoso e pieno di incertezze: è possibile fermare il delirante progetto fondamentalista e anticostituzionale di chi, come il governatore Formigoni, ritiene di avere un mandato diretto e assoluto dal suo dio per modificare, secondo la sua visione, leggi dello Stato condivise e frutto di un grande lavoro di mediazione e di relazione con i soggetti coinvolti. Parliamo della recente bocciatura da parte del Tar delle linee guida sull'aborto, che il Governatore lombardo aveva promulgato nel 2008. Sono in contrasto con la legge 194 e con la Costituzione, ha chiarito il Tar, accogliendo il ricorso di 8 medici e della Cgil Lombardia patrocinati da un pull di legali, tra le quali l'avvocata Alesso, attivista dell'Udi e coautrice del libro La cicogna e il codice, uscito di recente, nel quale si narrano le storie di genitorialità rese possibili con la fecondazione assistita.
Il ricorso al Tar era stato inoltrato facendo leva sull'art. 117 della Costituzione che riserva alla competenza dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili o sociali da garantire su tutto il territorio nazionale: si trattava di lanciare un allarme su un precedente gravissimo, che non solo avrebbe potuto configurarsi come un agguato alla legge 194 sull'interruzione di gravidanza, ma che avrebbe potuto aprire la strada a derive localiste e fai da te che dalla sanità, (perché no?) si sarebbero potute estendere ad altri settori, precipitando il paese in un caos senza precedenti.
Ironico che questo arresto del disegno che Formigoni condivide con altri governatori, per esempio il piemontese Cota, (che appena eletto l'anno scorso dichiarò che la Ru486 non avrebbe varcato la soglia della sua regione), cada proprio all'inizio di un anno nel quale si celebrano i 150 dell'unità d'Italia. Formigoni, che già ha dichiarato che andrà avanti comunque, avrà il suo da fare a giustificare tanta arroganza di fronte alle motivazioni ineluttabili del ricorso.
Il Tar infatti premette che la legge 194 del 1978 prevede la tutela giuridica del concepito (affermata nell'articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili della persona) con i casi nei quali può essere sacrificata se collide con la necessità di evitare gravi pericoli alla salute della madre (articolo 3 della Costituzione che impone di dare assoluta prevalenza al bene salute di una persona già nata): la legge fissa le condizioni per le prestazioni del servizio sanitario affinché i diritti di madre e nascituro possano essere tutelati.
«Ma per livelli essenziali delle prestazioni - ragiona il Tar - non deve intendersi esclusivamente la individuazione degli standards qualitativi delle prestazioni, ma anche e prima ancora le condizioni cui è subordinato l'accesso a quelle prestazioni: sarebbe del tutto illogico permettere che una materia tanto sensibile che coinvolge scelte di fondo riguardanti valori essenziali quali vita e salute possa essere disciplinata differentemente sul territorio nazionale lasciando che siano le Regioni a individuar ciascuna per il proprio territorio, le condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie».
Fin qui le chiarissime motivazioni del Tar, che liquidano anche come altrettanto incostituzionale il tentativo da parte di Formigoni di introdurre l'ulteriore figura dello psichiatra come 'garante obbligatorio' nel caso di richiesta da parte della donna di aborto quando una patologia potesse arrecare gravi pericoli alla salute psico fisica della donna: anche qui il Tar rileva il contrasto con la legge nazionale, che invece ripone fiducia nella figura del /della ginecologa, anche con la capacità di valutare i propri limiti conoscitivi lasciando che sia tale specialista a dover decidere se avvalersi o meno dell'ausilio di altri medici.
Ma il dato più importante da segnalare, di carattere politico, in questa sentenza sta nel fatto di ribadire la validità di una legge nazionale come la 194 che non solo ha vinto la sfida di aver fatto cessare la piaga dell'aborto clandestino, ma che permette alle donne di scegliere come autodeterminarsi sulle scelte riproduttive. E' questo, ancora e sempre, il tarlo che rode uomini come Formigoni, Cota e altri politici purtroppo molto diffusi oggi in questo paese. Il fatto che le donne siano persone capaci di decidere, che le leggi nazionali non sono giocattoli da rompere quando e come si vuole, e che la cittadinanza non ha niente a che fare con la sudditanza, che invece tanto si vorrebbe restaurare.

venerdì 7 gennaio 2011

Lombardia, bocciate dal Tar le linee guida sull’aborto

Corriere della Sera 2.1.11
Lombardia, bocciate dal Tar le linee guida sull’aborto
«Il termine delle 22 settimane contrasta con la legge nazionale»
di Lugi Ferrarella

Il Tar boccia Formigoni e annulla le linee guida di attuazione della legge sull'aborto impartite nel 2008 dal presidente della Lombardia. Via, quindi, tutte le restrizioni volute dalla Regione. Per il Tar è «del tutto illogico permettere che possa essere disciplinato differentemente sul territorio nazionale l’accesso alle prestazioni» sanitarie da rendere affinché i diritti di madre e nascituro siano tutelati.
MILANO — «Le linee guida che abbiamo adottato come Regione Lombardia non sono certo in contraddizione con la legge 194 sull’aborto, anzi diventeremo un modello per il resto d'Italia» , si diceva sicuro nel 2008 il presidente Roberto Formigoni a proposito delle disposizioni con le quali prescriveva che l’interruzione volontaria di gravidanza fuori dai primi 90 giorni, in caso di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, non potesse essere effettuata oltre la 22 ª settimana più 3 giorni (dopo la quale presumeva la possibilità di vita autonoma del feto), e imponeva al ginecologo di avvalersi di altri specialisti. Ma l’auspicio di Formigoni s’infrange ora nella stroncatura del Tribunale amministrativo regionale, che ha dichiarato «illegittima l’intera disciplina impartita dalla Regione» per contrasto con la legge statale 194, e annullato la delibera lombarda del 22 gennaio 2008. A ricorrere al Tar, facendo leva sull’articolo 117 della Costituzione che riserva alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili o sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, erano stati 8 medici con la Cgil della Lombardia, rappresentati dagli avvocati Vittorio Angiolini, Ileana D’Alesso e Marilisa D’Amico. Il Tar (presidente Giordano, estensore Celeste Cozzi) premette che la legge sull’aborto del 1978 contempera la tutela giuridica del concepito (ricompresa nell’articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili dell’uomo) con i casi nei quali può essere sacrificata se collide con la necessità di evitare gravi pericoli alla salute della madre (articolo 32 della Costituzione che impone di dare assoluta prevalenza al bene-salute di una persona già nata): la legge fissa le condizioni al ricorrere delle quali le prestazioni del servizio sanitario debbono essere rese affinché i diritti di madre e nascituro possano essere tutelati. Ma «per determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» , ragiona il Tar, «non deve intendersi esclusivamente l’individuazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, ma anche (e prima ancora) delle condizioni cui è subordinato l’accesso a quelle prestazioni: sarebbe del tutto illogico permettere che una materia tanto sensibile» come l’aborto, che coinvolge scelte di fondo riguardanti valori essenziali quali “ vita” e “ salute”, possa essere disciplinata differentemente sul territorio nazionale, lasciando che siano le Regioni a individuare, ciascuna per il proprio territorio, le condizioni per l’accesso alle tecniche abortive» . In questa cornice il Tar boccia le linee guida di Formigoni laddove, nel caso in cui la madre non sia in pericolo di vita, ammettono l’aborto terapeutico solo se vi è impossibilità di vita autonoma del feto, e cioè se non ha raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli, una volta estratto dal grembo materno, di completare il suo processo di formazione. Mentre infatti la legge statale 194 non fissa un termine oltre il quale presumere che il feto sia in grado di condurre vita autonoma, e lascia che ad accertarlo siano caso per caso i medici, la Lombardia individua invece un termine (22 settimane e 3 giorni) oltre il quale si deve presumere, salvo prova contraria, che il feto possa avere vita autonoma. Ma così la Lombardia, osserva il Tar, «contravviene alla chiara decisione del legislatore nazionale (non frutto di una svista, ma al contrario scelta precisa, consapevole e ponderata) di non interferire in un giudizio volutamente riservato agli operatori» per «non imbrigliare in una disposizione legislativa parametri che possono variare a seconda delle condizioni sempre diverse» , e «soprattutto del livello raggiunto dalle acquisizioni scientifiche e sperimentali in dato momento storico» . Le linee guida della Lombardia, inoltre, nell’ammettere l’aborto terapeutico quando una patologia può arrecare gravi pericoli alla salute fisica o psichica della madre, imponevano che l’accertamento dei gravi motivi psichici dovesse avvenire con la consulenza dello psicologo/psichiatra, e che nella consulenza alla donna il ginecologo dovesse avvalersi di altri specialisti. Ma anche qui il Tar rileva il contrasto con «il legislatore nazionale» della 194 che «ha riposto piena fiducia nella capacità di valutazione dell’ostetrico-ginecologo, anche con riferimento alla capacità di valutare i propri limiti conoscitivi, lasciando che sia tale specialista a dover decidere se avvalersi o meno dell’ausilio di altri medici» . Il Tar dichiara perciò «l’illegittimità di tutta la disciplina impartita dalla Regione, avente carattere inscindibile e unitario, e per tale ragione non suscettibile di essere annullata solo parzialmente» . Cadono, dunque, anche le disposizioni regionali che imponevano che il certificato medico che diagnosticava i gravi pericoli alla salute della donna fosse redatto da almeno due ginecologi, e firmato dal dirigente della struttura per presa visione. Niente più istituzione di un registro regionale dove la diagnosi prenatale fosse confrontata con l’accertamento sul feto abortito. E stop all’indicazione di presa in carico, da parte dei servizi sanitari, non solo della donna che chiedeva di abortire ma anche della coppia e della famiglia.

giovedì 6 gennaio 2011

Dal Piemonte al Lazio, l’attacco federale alla 194 in nome della vita

l’Unità 3.1.11
Dal Piemonte al Lazio, l’attacco federale alla 194 in nome della vita

Non solo Lombardia. Le «linee interpretative» di Formigoni dovevano fare da apripista ad altre regioni nell’offensiva contro la legge 194. A cominciare dal Lazio, dal Piemonte e dal Veneto. Ma il Tar le ha fermate.
Le linee guida lombarde dovevano fare da apripista. Di più, quella dettata dal “Celeste” Formigoni doveva essere l’avanguardia di una via federalista alla revisione della legge 194. Non a caso paladina del provvedimento regionale appena bocciato dal Tar è stata in questi tre anni di ricorsi la sottosegretaria Eugenia Roccella. Le cronache dello scorso 27 novembre la ritraggono in prima fila alla veglia per la vita nascente celebrata in San Pietro mentre riceve dallo stesso Benedetto XVI il mandato di «andare avanti nell’azione politica di difesa della vita». E una delle principali promesse portate fin qui in dono è stata proprio il famoso «piano federale per la vita», da lei più volte annunciato. E pensato sul modello lombardo.
Era il 22 gennaio 2008: il governo Prodi cadeva e Formigoni varava la sua delibera-manifesto. Le nuove linee guida nazionali sulla 194, affossate in conferenza stato-regioni proprio dalla Lombardia, rimanevano nel cassetto, mentre il centrodestra si ritrovava in mano una carta in più per lanciare la sua nuova crociata elettorale.
Nonostante i ricorsi e la battaglia legale, in questi tre anni, la Lombardia ha fatto scuola. Seguita a ruota dalle altre regioni diventate a loro volta pilota.
In Piemonte, Roberto Cota, appena eletto presidente, ha spiegato che non poteva tirarsi indietro visto che il suo programma elettorale dava largo spazio alle associazioni pro-vita. «Quando si governa gli impegni si devono mantenere». Quindi via al provvedimento pro-vita. Una delibera che in questo introduce nei consultori pubblici la figura dei volontari anti-abortisti. L’opposizione in consiglio regionale ha alzato le barricate. Ma anche in questo caso la battaglia si sposterà nelle aule di tribunale. Come ha annunciato lo scorso 10 novembre il consigliere Andrea Stara, del gruppo Insieme per Bresso. Ricorso contro il Protocollo dell’assessore Ferrero che introduce nei consultori i volontari del movimenti pro vita. E sostegno legale alle associazioni e alle donne che vorranno sporgere denuncia contro la presenza dei volontari al primo colloquio.
Lo schema per colpire dall’interno la legge 194 è molto simile a quello messo a punto nella Regione Lazio da Olimpia Tarzia, segretaria generale del Movimento per la vita nonché consigliera eletta nella Lista Polverini, quella su cui il Pdl, rimasto a Roma senza lista, ha fatto convergere in massa i suoi voti.
Appena eletta, l’onorevole Tarzia si è fatta promotrice di una proposta di legge ancora più ideologica. Sia nella formulazione che nell’impianto.
In sostanza, la “sua” legge, se approvata, provvederà a finanziare i consultori privati o costituiti da associazioni familiari o che fanno capo a diocesi, equiparandoli a quelli pubblici. Ovviamente molti di quei consultori sono sostenuti proprio dal Movimento per la vita. Non solo. La legge riconosce, il concepito «come membro della famiglia» e definisce, come ha spiegato la stessa Olimpia Tarzia, la «posizione sussidiaria delle istituzioni pubbliche nei confronti di consorzi familiari, associazioni e ong che promuovono i valori familiari».
Anche in questo caso, si tratta di un test nazionale. Come ha avvertito la vicepresidente del senato Emma Bonino, già candidata alle ultime elezioni alla presidenza della Regione Lazio. E anche in questo caso, la mobilitazione per fermarne l’approviazione in consiglio regionale è fortissima. A promuoverla, oltre ai partiti d’opposizione ci sono i sindacati, le associazioni di donne. «Salviamo i consultori della Regione Lazio dalla proposta di riforma», è il titolo del manifesto promosso dalla Casa internazionale delle donne. 
MA.GE.

mercoledì 5 gennaio 2011

Aborto, il Tar boccia i limiti imposti dal crociato Formigoni

l’Unità 3.1.11
Interruzione di gravidanza Il Tribunale amministrativo: «illegittime» le linee guida lombarde
22 settimane Respinte le restrizioni per gli interventi terapeutici. Ma il Governatore tira dritto...
Aborto, il Tar boccia i limiti imposti dal crociato Formigoni
Il tribunale amministrativo della Lombardia ha dichiarato «illegittime» le linee guida che prevedevano nuovi limiti all’aborto terapeutico. «Una materia così sensibile non può essere disciplinata» dalle Regioni.
di Mariagrazia Gerina

Il governatore della Lombardia Roberto Formigoni non l’ha presa bene. Alla bocciatura delle “sue” linee guida regionali sull’aborto, che il Tar ha dichiarato totalmente «illegittime», replica con una dichiarazione degna del principe di Salina. «Dopo la sentenza del Tar tutto rimane come prima negli ospedali lombardi», assicura, cercando di mantenere in vita, a dispetto della legge, la delibera 22 gennaio 2008 che i giudici amministrativi hanno cassato.
La sentenza, che sostanzialmente Formigoni si ostina a non riconoscere, parla molto chiaro. Intanto, spiega che «sarebbe del tutto illogico permettere che una materia tanto sensibile» come l’aborto, «possa essere disciplinata differentemente sul territorio nazionale, lasciando che siano le Regioni a individuare, ciascuna per il proprio territorio, le condizioni per l’accesso alle tecniche abortive». Poi, entra nel merito bocciando il limite perentorio, che la delibera introduceva ex novo e fissava a 22 settimane e tre giorni, oltre al quale, anche in caso di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, non sarebbe stato possibile in Lombardia procedere all’interruzione volontaria di gravidanza. Una indicazione hanno sottolineato i giudici amministrativi che contravveniva «alla chiara decisione del legislatore nazionale di non interferire in un giudizio volutamente riservato agli operatori» per «non imbrigliare in una disposizione legislativa parametri che possono variare a seconda delle condizioni sempre diverse», e «soprattutto del livello raggiunto dalle acquisizioni scientifiche e sperimentali in dato momento storico». Altro punto, censurato dal Tar, l’indicazione che l’accertamento dei gravi motivi psichici dovesse avvenire con la consulenza di uno psicologo o di uno psichiatra. Laddove la 194 «ha riposto piena fiducia nella capacità di valutazione dell’ostetrico-ginecologo». Insomma, la bocciatura del Tar è integrale. E dà pienamente ragione agli otto medici che con la Cgil avevano presentato ricorso rivolgendosi alla giustizia amministrativa. Ma il governatore non si rassegna. E boccia lui il Tar, spiegando che la sua delibera era solo «un atto di indirizzo». «La differenza è sostanziale perché con l’atto di indirizzo non si impone una disciplina, ma si indicano a tutti gli ospedali lombardi le migliori pratiche definite in accordo con i migliori professionisti».
E mentre Formigoni assicura che quelle «pratiche» continueranno come prima negli ospedali lombardi, il presidente dell’Udc Rocco Buttiglione annuncia già la prossima crociata: «Limitare l’aborto entro e non oltre la ventesima settimana di gravidanza». Stavolta, per legge nazionale.
Mentre il segretario del Pd Lombardo Martina consiglia piuttosto di «non perdere altro tempo nell’applicazione rigorosa e totale degli impegni contenuti nella legge statale 194». Tanto più che la sentenza «è inequivocabile: il termine fissato dalla Giunta Formigoni delle 22 settimane contrasta con la legge nazionale», avverte la deputata radicale eletta nelle fila del Pd Maria Antonietta Coscioni, che denuncia: «A suo tempo avevamo debitamente avvertito, inascoltati, che si trattava di linee guida in evidente contraddizione con la legge 194 sull’aborto. Ma alle nostre interrogazioni e ai nostri atti parlamentari non è mai stata data risposta, così abbiamo dovuto attendere tre anni e l’intervento del Tar che finalmente ha ripristinato legalità e il buon senso».

martedì 4 gennaio 2011

Un nanetto al posto della Madonna

Corriere della Sera 4.1.11
Blitz sacrilego
Un nanetto al posto della Madonna
di G. Ca.

ROMA— Prima è misteriosamente sparita la statuetta della Madonna. Poi, al suo posto, in cima al Monte Pirio, sui Colli Euganei, ne è comparsa una seconda, decisamente d’altro genere: si tratta di un nanetto da giardino, con barba bianca e giubba rossa, alto circa venti centimetri. Ribattezzato «Piriolo» dai suoi sostenitori, un gruppo che su Internet si presenta come «Collettivo operasione Pirio» . I congiurati precisano che l’idea era «posizionare Piriolo l’ottavo nano e l’amico Conigliolo accanto alla Madonnina» . Però la postazione era già vuota. E sul loro blog documentano l’ascesa al colle, avvenuta il 29 dicembre scorso all’alba, con fotografie e commenti. Scopo della missione era rivendicare la laicità dei Colli Euganei, che secondo loro non dovrebbero ospitare alcun simbolo religioso e «non andrebbero esposti ad atti narcisistici ad opera di gruppi di privati cittadini» . Ce l’hanno con l’associazione «Giovane Montagna» di Padova, che qualche mese fa sistemò la riproduzione della Vergine e per prima ha denunciato il furto. Colpo che ha richiesto una certa preparazione. E una robusta mola con cui rompere i tre perni di acciaio che tenevano la statuetta ancorata alla roccia. Protestano i volontari della «Giovane Montagna» , che avevano piazzato la statua sacra da pochi mesi. E solidarietà è arrivata dal Cai: «Un gesto che offende tutti, trovare croci e immagini sacre lungo i sentieri è una tradizione» .