domenica 9 novembre 2008

La Maestra atea non può esistere

La Maestra atea non può esistere

Circolare del 12 novembre 1966 del Ministero della Pubblica Istruzione - Direz. gen. dell’istruz. elemen..
tare - Div. IV, Sez. I - Prot. n. 6295

E’ stato rilevato che, a differenza di tutte le altre scuole sia elementari sia secondarie, nelle scuole magistrali pubbliche le alunne che lo chiedono non sono dispensate dall’obbligo di frequentare l’insegnamento religioso. Pur dovendosi osservare che la religione è elencata fra le materie di insegnamento ed è compresa nei programmi d’esame, che sono indicati nell’allegato c) del R.D. 11 agosto 1933 n. 1286, si deve al riguardo considerare che la legge 24 giugno 1929 n. 1159 e il R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, che regolano in via generale il trattamento per i culti ammessi nello Stato, sanciscono per tutte le scuole pubbliche il diritto alla dispensa dall’obbligo di frequentare l’insegnamento religioso per gli alunni per i quali ne sia fatta richiesta.
Per tali considerazioni ed in relazione ai principi della Costituzione sulla libertà religiosa, si dispone che la norma ora richiamata concernente la dispensa degli alunni dal frequentare l’insegnamento religioso abbia applicazione anche nelle scuole magistrali sia statali sia convenzionate; nel diploma rilasciato ad alunne che abbiano fruito della dispensa e non abbiano quindi sostenuto l’esame di religione si deve annotare: « esonerato dall’esame di religione perché di culto... ».
Non occorre dire che qualora un’insegnante munita del diploma con la limitazione indicata sia assunta in una scuola pubblica di grado preparatorio (o scuola materna) all’istruzione religiosa si provvede a sensi degli artt. 27 del Testo unico delle leggi sull’istruzione elementare e 109 del relativo Regolamento.


Le giovani non professanti alcuna religione o culto le quali vogliano dedicarsi all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia (dette scuole materne) sono dunque obbligate a frequentare le lezioni di religione cattolica e a sostenere il relativo esame. Possono esserne esonerate solo le giovani professanti un culto ammesso. La maestra atea non può esistere.
In verità, tutta la disciplina legislativa dell’istruzione religiosa cattolico-concordataria è ispirata ad
un intento compulsivo (il compelle intrare di S. Agostino): si presuppone infatti l’obbligo di frequentare il corso di religione e, subordinatamente, si consente che l’alunno possa essere sottratto a quest’obbligo mediante dichiarazione scritta — non motivata — del genitore (art. 23 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289).

Da “Patti Lateranensi e piccola antologia della legislazione italiana”, Dall’Oglio Editore, Varese, 1968. Pagine 60-61.