Il Messaggero, 6 giugno 2008
«Prostitute pericolose»
Cosa dice l'emendamento
ROMA (5 giugno) - Un emendamento dei relatori al decreto sicurezza punta a togliere dalle strade le prostitute che inserisce nell'elenco dei soggetti pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità. La proposta di modifica presentata dai relatori del decreto - i presidenti delle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali del Senato, Filippo Berselli e Carlo Vizzini - prevede infatti che nella legge del 1956 (la n. 1423) sulle «misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità» venga inserita anche la categoria delle prostitute accanto a quelle degli oziosi e vagabondi; di chi pratica traffici illeciti; dei delinquenti abituali; degli sfruttatori di prostitute e minori; degli spacciatori.
Nell'emendamento insomma si legge che deve essere considerato soggetto pericoloso per sicurezza e moralità anche chi vive «del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività». I "soggetti pericolosi", secondo la legge in vigore, possono essere diffidati dal questore e, se trovati a delinquere fuori dei luoghi di residenza, possono essere allontanati con foglio di via obbligatorio e inibiti dal ritornare per un periodo massimo di tre anni. Per i disobbedienti scatta il carcere fino a sei mesi. Nella sentenza di condanna poi dovrà essere disposto che, una volta scontata la condanna, il «contravventore» dovrà essere rimpatriato.
Se, nonostante la diffida del questore, il soggetto pericoloso non si ravvede cambiando vita, scatta la sorveglianza speciale che può essere accompagnata anche dalla misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. Fino all'obbligo di soggiorno in un determinato comune. La misura di
prevenzione, che dovrà essere decisa dal giudice, non potrà essere inferiore a un anno e superiore a cinque.
«Prostitute pericolose»
Cosa dice l'emendamento
ROMA (5 giugno) - Un emendamento dei relatori al decreto sicurezza punta a togliere dalle strade le prostitute che inserisce nell'elenco dei soggetti pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità. La proposta di modifica presentata dai relatori del decreto - i presidenti delle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali del Senato, Filippo Berselli e Carlo Vizzini - prevede infatti che nella legge del 1956 (la n. 1423) sulle «misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità» venga inserita anche la categoria delle prostitute accanto a quelle degli oziosi e vagabondi; di chi pratica traffici illeciti; dei delinquenti abituali; degli sfruttatori di prostitute e minori; degli spacciatori.
Nell'emendamento insomma si legge che deve essere considerato soggetto pericoloso per sicurezza e moralità anche chi vive «del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività». I "soggetti pericolosi", secondo la legge in vigore, possono essere diffidati dal questore e, se trovati a delinquere fuori dei luoghi di residenza, possono essere allontanati con foglio di via obbligatorio e inibiti dal ritornare per un periodo massimo di tre anni. Per i disobbedienti scatta il carcere fino a sei mesi. Nella sentenza di condanna poi dovrà essere disposto che, una volta scontata la condanna, il «contravventore» dovrà essere rimpatriato.
Se, nonostante la diffida del questore, il soggetto pericoloso non si ravvede cambiando vita, scatta la sorveglianza speciale che può essere accompagnata anche dalla misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. Fino all'obbligo di soggiorno in un determinato comune. La misura di
prevenzione, che dovrà essere decisa dal giudice, non potrà essere inferiore a un anno e superiore a cinque.