mercoledì 30 luglio 2008

Il giudice: «Illegittima la legge sulla procreazione assistita»

Il giudice: «Illegittima la legge sulla procreazione assistita»

Il Secolo XIX del 30 luglio 2008, pag. 5

Sarà la Corte Costituzionale a dire l’ultima parola sulla legge perla procreazione assistita. Con l’ordinanza emessa dal giudice civile di Firenze Isabella Mariani, resa nota ieri, la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita incassa una sonora bocciatura e viene rinviata alla Consulta per un giudizio di costituzionalità proprio nei suoi punti più controversi, ovvero il "cuore" della legge stessa: primi fra tutti, il limite di tre embrioni producibili e l’obbligatorietà di impianto, senza possibilità di revoca del consenso da parte della donna, una volta che l’ovulo è stato fecondato. Ad essere contestato è inoltre il protocollo unico di trattamento cui il medico deve uniformarsi per tutte le pazienti, senza poter considerare la specificità di ogni singolo caso. Tanto che il giudice ritiene si crei un «grave nocumento alla salute della donna».



Spetta ora alla Corte, sulla base del ricorso presentato da una coppia con problemi di sterilità, come spiega l’avvocato Gianni Baldini, legale della coppia, decidere se le parti più importanti della legge sono o meno in contrasto con la Carta Costituzionale.



Sono quattro i punti bocciati dall’ordinanza: il limite dei tre embrioni producibili, l’obbligo del loro impianto contemporaneo in utero, il divieto di crioconservazione degli embrioni e l’irrevocabilità del consenso della paziente. Primo punto: la salute della donna. «L’assetto voluto dalla legge sulla fecondazione assistita crea grave nocumento alla salute della donna e nello stesso tempo non garantisce il fine che essa stessa si propone come programmatico, fornendo soluzioni contraddittorie e non ottimali». Il secondo punto riguarda il limite di tre embrioni. L’articolo 14 della legge «che prevede il limite massimo di tre embrioni da produrre ai fini della procreazione assistita - rileva Baldini - contrasta con l’interesse alla salute della donna ma anche con lo stesso codice di deontologia medica». Così come «crea gravi danni alla salute della donna», l’obbligo di impianto contemporaneo degli embrioni in utero e anche il divieto di crioconservazione. Il giudice dunque, rileva Baldini, «ritiene fondato non solo il contrasto con l’articolo 32 della Costituzione ma anche con l’articolo 3». Così, rileva Baldini, «mentre nel resto D’Europa le aspettative di gravidanza sfiorano il 30%, in Italia sono passate dal 25% nel 2003 al 21% nel 2006, è aumentato il numero dei parti gemellari e sono diminuiti i bambini nati con tecniche di procreazione».



Non è tutto. Il giudice dice no alla previsione di un «protocollo sanitario astratto, unico e non configurato sulle necessità di cura della singola persona». Inoltre si esprime contro l’irrevocabilità del consenso all’impianto po la fecondazione dell’ovulo (art.6), poiché «in assenza dei presupposti del trattamento sanitario obbligatorio (Tso) si realizza per questa via una coazione alla cura del tutto inammissibile».



«È una sonora bocciatura della legge - commenta Baldini - e se l’orientamento della Suprema Corte si manterrà coerente con tutte le pronunce precedenti - conclude il legale il conto alla rovescia per la legge potrebbe essere più che una semplice speranza».